Impresasocietà. Il Blog di Diego Piselli
Attualità di diritto dell'impresa.
venerdì 23 novembre 2012
IL BLOG HA CAMBIATO INDIRIZZO
Il blog ha cambiato indirizzo e veste grafica ed è ora consultabile digitando http://www.impresa-societa.com
Negli ultimi mesi ho avuto un numero di contatti, di manifestazioni di interesse e di segnalazioni ben più alto di quello che potevo immaginare quando ho iniziato questa piccola avventura.
Un grazie di cuore a tutti e un arrivederci nel nuovo blog.
Il curatore del blog.
giovedì 6 settembre 2012
NOVITÀ PER IL CONCORDATO PREVENTIVO
A giorni entrerà in vigore la riforma del concordato
preventivo contenuta nell’articolo 33 del "decreto crescita" estivo convertito dalla
legge 134/2012, riforma destinata a “favorire la continuità aziendale” delle
imprese in crisi: qui di seguito qualche annotazione sulle maggiori novità di
interesse aziendale (prescindendo dalle innovazioni relative al contenuto
tecnico-processuale della sequenza concordataria).
L'articolo segue sul nuovo blog, impresa e società.
L'articolo segue sul nuovo blog, impresa e società.
La riforma, che presenta aspetti di indubbio interesse per
gli imprenditori e i professionisti, non modifica completamente la disciplina del
titolo III della legge fallimentare, ma introduce alcune novità indubbiamente
utili a favorire il ricorso alla procedura in questione e (auspicabilmente) il
salvataggio dei complessi aziendali coinvolti (si vedano in particolare i nuovi
o rinnovati articoli 161, 169 bis, 182 quinquies, 186 bis della legge
fallimentare.)
La novità più discussa tra i pratici è l’introduzione dell’istituto anglosassone del c.d. “automatic stay”: il nuovo quinto comma dell’articolo 161 della legge fallimentare consente all’imprenditore di depositare il ricorso per l’ammissione a concordato con riserva di presentare la proposta di concordato, il piano e la documentazione di supporto in un termine successivo, compreso tra 60 e 120 giorni ed eventualmente prorogabile per ulteriori 60 giorni.
La novità più discussa tra i pratici è l’introduzione dell’istituto anglosassone del c.d. “automatic stay”: il nuovo quinto comma dell’articolo 161 della legge fallimentare consente all’imprenditore di depositare il ricorso per l’ammissione a concordato con riserva di presentare la proposta di concordato, il piano e la documentazione di supporto in un termine successivo, compreso tra 60 e 120 giorni ed eventualmente prorogabile per ulteriori 60 giorni.
Dalla data di pubblicazione nel Registro
delle Imprese dalla notizia del deposito del ricorso è precluso ai creditori di
iniziare o proseguire le azioni esecutive o cautelari e di acquisire titoli di
prelazione.
In questo modo l’imprenditore è in grado
di avere un lasso di tempo adeguato per predisporre la proposta concordataria o
studiare soluzioni alternative senza l’assillo delle azioni dei creditori e
senza che si rischino situazioni irreparabili dannose per tutto il ceto
creditorio (come la vendita di beni pignorati o l’assegnazione di somme
espropriate presso Istituti di Credito).
L’effetto protettivo così raggiunto è
amplificato dal fatto che sono inefficaci di diritto le ipoteche giudiziali iscritte
nei tre mesi antecedenti la pubblicazione del ricorso nel registro delle
imprese
Altra novità molto rilevante è contenuta
nel nuovo articolo 169bis che risolve il problema – molto frequente – della difficoltà
dell’impresa in concordato di adempiere le obbligazioni pregresse e consente di
estinguere rapporti contrattuali non profittevoli.
Questa nuova norma consente, infatti,
all’impresa ammessa a concordato di sciogliersi dai contratti in corso di
esecuzione con l’autorizzazione del Tribunale ovvero di sospenderne l’adempimento
per un periodo massimo di sessanta giorni, prorogabile solo una volta.: la
controparte contrattuale può ottenere un risarcimento equivalente al danno conseguente
al mancato adempimento soddisfatto “come credito anteriore al concordato”,
ossia in moneta percentuale alla pari di tutti gli altri creditori.
La riforma ha interessato anche l’articolo
182-quater, norma introdotta nel 2010 e finalizzata a favorire la concessione
di finanziamenti funzionali alla procedura concordataria.
Il nuovo 182-quater consente all’imprenditore di richiedere al Tribunale con la domanda
di concordato (anche se non ancora accompagnata dalla proposta, da depositarsi
successivamente) l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, a
condizione che vi sia una relazione dell’attestatore che confermi che tali
finanziamenti sono “funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori”),
eventualmente anche garantiti da pegno o ipoteca.
La stessa norma prevede che
il debitore possa essere autorizzato dal Tribunale, in corso di procedura e fin
dalla proposta «a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi» a condizione che sia
attestato nei modi di legge che tali prestazioni sono «essenziali per la
prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore
soddisfazione dei creditori».
Del tutto nuova è anche la
disciplina contenuta nel nuovo articolo 186bis della legge fallimentare,
rubricato “concordato con continuità
aziendale”.
Si tratta di una norma
molto ampia, destinata a regolare diversi problemi che si pongono quando il
piano concordatario preveda «la
prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore», «la cessione dell’azienda in
esercizio», oppure
ancora «il
conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società anche di nuova
costituzione».
Per il
nuovo articolo 186bis in queste situazioni è, anzitutto, richiesta una diligente
attività di verifica preventiva della convenienza e degli effetti della
continuazione dell’attività di azienda e il del professionista che attesta la
fattibilità del piano concordatario deve espressamente attestare che «la prosecuzione dell’attività
d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori».
La norma prevede poi la
possibilità – in caso di continuità aziendale – del differimento, fino a un
anno dall’omologazione del concordato, del pagamento dei creditori privilegiati
e la continuità dei contratti in corso.
Le nuove norme, delle quali
ho esposto solo gli aspetti principali, vanno sicuramente nella direzione della
semplificazione e dell’efficienza e possono favorire il mantenimento degli
organismi aziendali delle imprese in crisi.
Non vi è stato però (ed è una
mancanza grave) alcun vero passo in avanti verso la creazione di un mercato
della crisi di impresa.
Se il salvataggio delle
aziende in crisi fosse economicamente conveniente (per esempio in virtù di
reali vantaggi tributari o creditizi) si creerebbero le condizioni perché la
procedura concordataria abbia come esito naturale la continuità aziendale e
consenta la soddisfazione dei creditori in tempi rapidi.
Nel nuovo intervento
legislativo manca anche una risposta al problema molto sentito dei concordati
preventivi con cessione dei beni nei quali … non si riescono a vendere i beni
(questo è spesso il caso delle imprese di costruzione).
In queste ipotesi si sarebbe
potuto pensare alla creazione di strumenti di mercato fiscalmente agevolati (fondi
con quote negoziabili rappresentative del patrimonio ceduto ai creditori) utili
a favorire lo smobilizzo dei crediti di coloro che oggi devono solo sperare
nell’abilità del Liquidatore Giudiziale o nelle contingenze di mercato.
lunedì 20 agosto 2012
GLI ASSEGNI “IN GARANZIA”: UNO STRUMENTO INEFFICACE?
Nella pratica degli affari il ricorso
alle cambiali a garanzia dei pagamenti futuri va sempre più diminuendo.
Capita, infatti, spesso che al
momento della conclusione di un accordo commerciale che preveda dilazioni di
pagamento una parte consegni all’altra uno o più assegni privi della data e del
luogo di emissione (o con data posticipata) a garanzia del futuro pagamento.
L'articolo segue sul nuovo blog, impresa e società.
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Questi titoli sono privi degli
elementi di cui al n. 5) dell'art. 1 del R.D. n. 1736 del 1933 (legge assegni),
in assenza dei quali il titolo non vale come assegno (v. art. 2 legge assegni).
Si tratta di un uso diffuso, specie
in contesti nei quali è difficile o troppo costoso il ricorso a forme più
evolute di garanzia, come la fideiussione bancaria.
In queste situazioni è bene avere la
massima cautela.
Un significativo orientamento
giurisprudenziale ritiene, infatti, che l'assegno privo di data sia nullo,
potendo valere solo in via eventuale quale promessa di pagamento (Cassazione
civile 6 marzo 2006 n. 4804; Cassazione civile 14 novembre 2001 n. 14158;
Cassazione civile 30 maggio 1996 n. 5039). In proposito una decisione risalente
della Cassazione ha anche affermato che la carenza della data non essere
rimediata dal potere conferito dal traente al prenditore di completare poi il
titolo con la data mancante: detta delega deve, infatti, ritenersi inefficace, perché
è necessario che tutti gli elementi dell'assegno sano presenti al momento della
sua emissione (Cass. 3 maggio 1967 n. 828).
Una decisione più recente ha
affermato che l'emissione di un assegno consegnato a garanzia di un debito e
destinato a essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente
alla scadenza della propria obbligazione (rimanendo nel frattempo nelle mani
del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento) è
da considerarsi un’operazione economico- giuridica contraria alle norme
imperative di cui alla disciplina degli assegni.
Per quest’ultima decisione simile
operazione non è meritevole di tutela alla luce del criterio della conformità a
norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume
(Cassazione civile 19 aprile 1995 n.
4368).
Secondo l’orientamento in discorso, da ultimo confermato da una recente ordinanza la
giustificazione della sanzione della nullità si rinviene nella natura
dell'assegno il quale, pur a seguito delle modifiche intervenute nel corso
degli anni, che hanno eliminato la rilevanza penale dell'emissione degli
assegni in bianco, conserva la sua funzione essenziale di mezzo di pagamento:
altrimenti opinando il titolo verrebbe ad assumere una funzione totalmente
diversa, assolvendo uno scopo assimilabile a quello della cambiale.
In questa situazione la scelta più
prudente per chi debba negoziare un impegno di garanzia per il pagamento di
debito futuro sembra essere l’impiego delle cambiali o il ricorso ad altre
forme di garanzia (pegno su quote societarie, fideiussioni di terzi, ecc.).
venerdì 20 luglio 2012
LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE: UN VANTAGGIO O UN COSTO PER L’IMPRESA?
La legge impone a chi voglia avviare una causa
civile relativa a determinate materie di tentare preventivamente il
raggiungimento di un accordo con la controparte con l’assistenza di un
Organismo di Mediazione.
La procedura preventiva di
conciliazione è attualmente obbligatoria per determinate liti, come quelle
relative ai rapporti di locazione al risarcimento danni da responsabilità
medica e - soprattutto - ai contratti assicurativi, bancari e finanziari.Un soggetto (o in particolare l’impresa) che voglia iniziare una lite può, infatti, rivolgersi su base volontaria a un organismo per la mediazione delle controversie, sollecitando un tentativo di composizione del conflitto.
La “volontarietà” del tentativo di conciliazione può anche essere rafforzata sul piano contrattuale, inserendo negli accordi relativi a qualsiasi materia (fornitura di beni, prestazioni di servizi, statuti di società, accordi parasociali, ecc.) clausole tali da imporre alle parti l’esperimento di una procedura conciliativa prima dell’avvio di qualsiasi lite.
Un buon esempio è il seguente: «In ogni caso, prima di agire in giudizio, le parti s’impegnano a tentare la conciliazione presso la Camera di Commercio della provincia di residenza del consumatore, secondo la procedura stabilita dal Regolamento di conciliazione da questa adottato.
I soggetti incaricati della pianificazione legale dell’impresa devono ormai fare i conti con la conciliazione delle liti, tenendo conto dei costi e delle probabilità di successo della stessa sia quando l’attività di impresa interessi ambiti di conciliazione “obbligatoria” e sia quando si voglia un ricorso“volontario” alla conciliazione negli ambiti non coperti dall’obbligatorietà.
La valutazione in proposito deve tenere conto di diverse circostanze.
Anzitutto: la conciliazione obbligatoria sembra avere un modesto effetto positivo nella riduzione del numero delle liti. Dai dati del Ministero della Giustizia relativi al primo anno di applicazione della relativa disciplina risulta che il soggetto contro il quale si avvia la procedura conciliatoria compare nel 35% dei casi e che quando la comparizione avviene il 48% delle liti si compone. Questo vuol dire, in sostanza, che la probabilità di successo della conciliazione “obbligatoria” è circa del 17%. Questa potrebbe essere considerata, in primissima approssimazione, anche la probabilità di successo della conciliazione “volontaria” (per esempio di quella prevista nei contratti).
Va poi considerato che la conciliazione è piuttosto costosa, per l'onere delle indennità dovute agli organismi di mediazione (proporzionali al valore della lite) e per effetto della necessità di sopportare i costi dell'assistenza professionale nel corso della procedura.
Va poi tenuto in conto il fatto che spesso l’accordo conciliativo è concluso dalle parti senza sufficiente approfondimento della situazione di fatto e solo per l’esigenza di evitare –comunque – l’insorgere di una lite.
Tale accordo è – però – molto difficile da impugnare: può quindi succedere che i costi e il tempo dedicati alla mediazione si rivelino infruttuosi.
In conclusione: occorre avvicinarsi alla conciliazione con grande prudenza e – soprattutto – cercando di valersi di assistenza professionale qualificata e preparata alla cultura della mediazione, mentre allo stato attuale sembra essere prematuro l'impiego generalizzato di clausole di conciliazione nei contratti dell'impresa.
domenica 1 luglio 2012
DECRETO SVILUPPO: IMPORTANTI NOVITÀ PER LA SOLUZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA
Dopo l’abolizione dell’istituto
dell’amministrazione controllata la normativa italiana sulla crisi d’impresa
non prevedeva uno strumento agile e non troppo formalizzato di protezione
dell’impresa in crisi dalle azioni dei creditori e non conteneva una regola che
consentisse all’impresa in difficoltà non fallita di sciogliersi dai contratti
in corso.
L'articolo segue sul nuovo blog, impresa e società.
Sul punto non mancavano gli esempi degli ordinamenti stranieri e non sarebbe stato impensabile introdurre uno strumento normativo orientato alla moratoria delle azioni dei creditori e alla risoluzione dei contratti per un periodo sufficiente a consentire la ricerca di una soluzione alla crisi d’impresa.
Il decreto sviluppo n. 83/2012 segna un’importante svolta nella direzione della gestione semplificata della crisi d’impresa, modificando la legge fallimentare.
La nuova disciplina consente all’impresa che vuole sottoporsi alla procedura del concordato preventivo di depositare un ricorso contenente la sola richiesta di ammissione alla procedura: la complessa documentazione finora prevista dalla legge fallimentare (come il piano concordatario e la situazione patrimoniale) possono essere depositati in seguito, nel termine stabilito dall’Autorità Giudiziaria (nuovo articolo 161 della legge fallimentare).
Nel periodo compreso tra il deposito del ricorso e il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, l’imprenditore può compiere, previa autorizzazione del tribunale, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione e, senza necessità di autorizzazione, gli atti di ordinaria amministrazione (sempre nuovo articolo 161 della legge fallimentare).
Per effetto della sola presentazione del ricorso (e della sua pubblicazione nel Registro delle Imprese) i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, mentre le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la procedura sono inefficaci nei confronti dei creditori (nuovi articoli 168 e 169bis).
Secondo la disciplina del decreto il debitore che abbia presentato domanda di ammissione a concordato può essere autorizzato dall’Autorità Giudiziaria a sciogliersi dai contratti in corso ovvero a sospenderne l’esecuzione per un periodo massimo di centoventi giorni: in questi casi al contraente è dovuto un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento (nuovi artt. 168 e 169bis della legge fallimentare).
Sono poi da segnalare:
Al favore per la semplificazione introdotta nel sistema si accompagna però, sin d’ora, qualche perplessità sulla possibilità dell’utilizzo strumentale della protezione dalle azioni dei creditori offerta dalla mera presentazione di una domanda di ammissione a concordato, priva di qualsiasi controllo sulla ragionevolezza e sulla prognosi di esito.
L'articolo segue sul nuovo blog, impresa e società.
Sul punto non mancavano gli esempi degli ordinamenti stranieri e non sarebbe stato impensabile introdurre uno strumento normativo orientato alla moratoria delle azioni dei creditori e alla risoluzione dei contratti per un periodo sufficiente a consentire la ricerca di una soluzione alla crisi d’impresa.
Il decreto sviluppo n. 83/2012 segna un’importante svolta nella direzione della gestione semplificata della crisi d’impresa, modificando la legge fallimentare.
La nuova disciplina consente all’impresa che vuole sottoporsi alla procedura del concordato preventivo di depositare un ricorso contenente la sola richiesta di ammissione alla procedura: la complessa documentazione finora prevista dalla legge fallimentare (come il piano concordatario e la situazione patrimoniale) possono essere depositati in seguito, nel termine stabilito dall’Autorità Giudiziaria (nuovo articolo 161 della legge fallimentare).
Nel periodo compreso tra il deposito del ricorso e il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, l’imprenditore può compiere, previa autorizzazione del tribunale, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione e, senza necessità di autorizzazione, gli atti di ordinaria amministrazione (sempre nuovo articolo 161 della legge fallimentare).
Per effetto della sola presentazione del ricorso (e della sua pubblicazione nel Registro delle Imprese) i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, mentre le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la procedura sono inefficaci nei confronti dei creditori (nuovi articoli 168 e 169bis).
Secondo la disciplina del decreto il debitore che abbia presentato domanda di ammissione a concordato può essere autorizzato dall’Autorità Giudiziaria a sciogliersi dai contratti in corso ovvero a sospenderne l’esecuzione per un periodo massimo di centoventi giorni: in questi casi al contraente è dovuto un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento (nuovi artt. 168 e 169bis della legge fallimentare).
Sono poi da segnalare:
-
il nuovo art. 182-quinquies della legge fallimentare, che consente al debitore, previa
autorizzazione del tribunale, di contrarre
finanziamenti funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
- il nuovo art. 186-bis, relativo al “Concordato con continuità aziendale”,
istituto che prevede la prosecuzione dell'attività d’impresa da parte del
debitore, anche attraverso la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il
conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società (su questo si
tornerà con altro post)
I commenti a queste nuove regole sono,
ovviamente, prematuri (anche perché il decreto deve essere ancora convertito).Al favore per la semplificazione introdotta nel sistema si accompagna però, sin d’ora, qualche perplessità sulla possibilità dell’utilizzo strumentale della protezione dalle azioni dei creditori offerta dalla mera presentazione di una domanda di ammissione a concordato, priva di qualsiasi controllo sulla ragionevolezza e sulla prognosi di esito.
martedì 29 maggio 2012
L’IMPRESA E LE LITI. ORIENTARSI NELLA COMPLESSITÀ
Negli
ultimi decenni la giustizia civile e quella amministrativa hanno visto ampliare
in maniera davvero notevole il proprio spazio di intervento.
Posizioni
di interesse che fino a qualche decennio fa non erano nemmeno oggetto di
attenzione sono oggi al centro di cause ricorrenti.
L'articolo segue sul nuovo blog, impresa e società.
L'articolo segue sul nuovo blog, impresa e società.
Questo
accade, ad esempio, nei rapporti tra imprese, consumatori e utenti (ove per
esempio sono emerse con prepotenza il tema della tutela dei soggetti “deboli” e
quella della protezione della riservatezza dei dati personali).
Controversie
fino a pochi anni fa sconosciute vi sono anche nei rapporti tra imprese (si
pensi al tema della subfornitura o a quello della lotta contro le intese
anticoncorrenziali) e tra imprese e istituto di credito (solo da un ventennio o
poco più si dibatte veramente nei Tribunali del problema dell’esorbitanza del
costo del denaro.)
Del
tutto nuovo è, anche, il campo del risarcimento del danno provocato ai
cittadini e alle imprese dalla Pubblica Amministrazione per effetto dello
scorretto esercizio dei poteri amministrativi.
In
un quadro così complesso orientarsi è davvero molto difficile, sia quando è l’impresa
a iniziare una lite che quando la lite è iniziata da altri contro l’impresa.
Ponendo
attenzione al caso in cui sia l’impresa ad avviare la lite va considerato che è
difficile, anzitutto, individuare quale posizione di interesse sia tutelabile e
quale non lo sia.
Molti
imprenditori, per esempio, non sanno che è tutelabile l’interesse a ottenere
dalla pubblica amministrazione un provvedimento in tempi rapidi e che è possibile
ottenere il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
Allo
stesso modo molte imprese non conoscono le possibilità di tutela offerte dalla legge
in tema di subfornitura dalla legge 192 del 1998.
Una
volta individuato un interesse tutelabile occorre compiere la valutazione
comparativa dei costi e dei benefici di un’azione per la tutela di tale
interesse.
Alla
decisione di promuovere l’azione deve seguire l’attenta programmazione delle
iniziative da adottare e quindi una costante verifica dell’andamento della
causa.
Per
non perdere delle occasioni e per non sprecare con cause malamente condotte
delle occasioni che si siano individuate è bene che all’interno dell’organizzazione
dell’impresa sia individuato un soggetto incaricato di seguire costantemente l’evoluzione
del mondo del diritto e di mantenere i contatti con i professionisti incaricati
di seguire le liti.
È
anche molto utile partecipare con assiduità ai momenti di formazione
organizzati dalle associazioni di categoria, dagli Ordini Professionali e dalle
Università.
L’importante
è non considerare le liti un mero costo, ma imparare a valorizzarle come un
elemento della strategia d’impresa: molte imprese si comportano con successo in
questo modo (per esempio diverse imprese che operano nel campo degli appalti, organizzate
per documentare e far valere ogni fatto che possa determinare il diritto a
maggiori compensi).
lunedì 28 maggio 2012
IL CONCORDATO PREVENTIVO, L’IMPRESA E I SUOI CREDITORI.
Le
regole della crisi d’impresa sono molto cambiate negli ultimi anni.
Per
tradizione secolare l’insolvenza dell’imprenditore commerciale determinava l’apertura
a suo carico di una procedura fallimentare, finalizzata ad assicurare il
pagamento proporzionale di tutti i creditori in condizioni di parità e
caratterizzata da una forte impronta punitiva.
L'articolo segue sul nuovo blog, impresa e società.
L'articolo segue sul nuovo blog, impresa e società.
Nella
prima metà del ventesimo secolo il sistema è stato mitigato offrendo al
debitore “onesto
e sventurato” la possibilità di concordare con i creditori non privilegiati (che
votano a maggioranza) le condizioni della liquidazione dell’attivo, con forte
attenuazione degli effetti sanzionatori dell’insolvenza.
Alla
fine del ventesimo secolo un movimento di riforma legislativa ha favorito il
concordato preventivo (per esempio eliminando il principio dell’intangibilità
dei privilegi) e introdotto un innovativo strumento di composizione contrattuale
della crisi d’impresa, definito “accordo di ristrutturazione dei debiti” (di
cui parleremo ancora).
Nel
nuovo sistema i soggetti coinvolti nella crisi d’impresa devono considerare con
molta attenzione i vantaggi e gli svantaggi di una procedura di concordato
preventivo, che è complessa e piuttosto costosa (per effetto dei molti
interventi professionali richiesti) oltre che caratterizzata – nella pratica –
da possibilità d’intervento molto forti del Tribunale e del Commissario da
questo nominato.
È presto
per fare dei bilanci sul “nuovo” concordato preventivo e sulle sue tante
implicazioni.
Forse,
però, si può ipotizzare che il concordato preventivo sia utile soprattutto per
assicurare la continuità di aziende in funzionamento, che può essere favorita
da accordi con i creditori per la sistemazione delle pendenze pregresse e la
continuazione dei rapporti di credito e di fornitura.
In
questa situazione una “buona” procedura concordataria potrebbe prevedere la
cessione dell’azienda “purgata” dai debiti (e accompagnata da opportuni
provvedimenti per la tutela occupazionale e previdenziale) e quindi il
pagamento di quanto proposto ai creditori.
Il
concordato è invece, forse, poco utile quando si tratti della mera liquidazione
di un patrimonio (immobili, macchinari, strumenti finanziari…).
In questi
casi la procedura potrebbe rivelarsi solo un procedimento più oneroso rispetto
a quello fallimentare (salva, forse, la maggiore celerità delle vendite, tutta
da verificare) e spesso sfociare in una dichiarazione di fallimento motivata
dall’impossibilità di adempimento della proposta concordataria.
L’impresa
in crisi deve considerare attentamente la convenienza della soluzione
concordataria, mentre i creditori non possono limitarsi, nel valutare la
convenienza della proposta, a considerare la percentuale di soddisfacimento
loro offerta: essi dovrebbero, invece, esaminare con attenzione la qualità
complessiva dell’offerta a loro rivolta e la probabilità di successo della
proposta del soggetto insolvente.
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